Il bilancio dell’attività 2013 dell’ufficio antipirateria Aie si è chiuso con oltre 110.000 rimozioni di file messi a disposizione del pubblico in violazione di legge e contro la volontà degli aventi diritto.
È chiaro che la possibilità di operare a favore di tutti gli editori associati ad Aie consente di ottenere risultati numericamente così importanti e, allo stesso tempo, rende l’ufficio antipirateria un osservatorio privilegiato anche per quanto riguarda l’analisi delle nuove modalità e tendenze della pirateria informatica e lo studio delle relative contromisure.
Proprio per questo motivo si possono quindi definire alcune linee di indirizzo e fare un tentativo di portare la necessaria chiarezza in un ambito in cui prevale spesso la disinformazione, in attesa che il Regolamento AgCom per la tutela del diritto d’autore on line entri definitivamente in vigore alla fine del mese di marzo e dia prova della sua auspicata capacità di modificare i rapporti di forza tra pirati e aventi diritto.
È ormai risaputo che le modalità tecniche attraverso cui i pirati si scambiano i file appartengono fondamentalmente a due grandi categorie: il download diretto da un sito o il download effettuato da computer presenti all’interno di una «comunità» di soggetti connessi tra loro per mezzo di un sistema P2P o torrent.
Raramente, invece, ci si sofferma sul perché della pirateria, salvo i casi in cui si liquida la questione affermando che esiste senz’altro uno scopo di lucro (o di profitto) da parte di chi carica i file nei vari siti, e uno scopo di «risparmio» da parte di chi scarica la versione pirata di un’opera, evitando così, molto probabilmente, un acquisto legale.
Eppure la maggior parte delle legislazioni nazionali in materia di diritto d’autore ricollega la possibilità dell’esercizio delle difese penali da parte degli aventi diritto alla presenza di un fine di lucro nell’esercizio dell’attività pirata.