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Librerie

«E-book usati», presto la possibilità di rivenderli?

di G. Pepi notizia del 10 luglio 2012

Finora una certezza, nel multiforme mercato e-book c’era: una volta acquistata la licenza d’uso di un e-book non c’è possibilità, senza piratarlo, di ri-diffonderlo, gratuitamente o a pagamento, a terzi.
Questa semplice evidenza, data sia dalla già accennata natura di licenza che dalla presenza in molti casi del DRM, è una delle maggiori differenze tra il marcato cartaceo e quello digitale. Niente librerie dell’usato o mercatini o e-book venduti a metà prezzo.
Certo, nel caso dei file prodotti per Kindle esiste al possibilità del prestito tra utenti, ma si tratta di un’opzione più simile al prestito bibliotecario che alla cessione di un contenuto in forma stabile.
Tuttavia le cose potrebbero presto cambiare e la nozione di «e-book usato» potrebbe anche diventare realtà. Ad aprire la possibilità è una recente sentenza della Corte di Giustizia europea che però, lo specifichiamo, si riferisce al caso particolare dei software. Proprio nel merito di una causa legata alla rivendita di licenze (nel caso specifico Oracle aveva citato la società di software usati Usesoft per aver rivenduto a terzi alcune licenze su prodotti Oracle) i giudici europei hanno stabilito che il venditore, se ha venduto con una licenza senza limitazioni di durata, non può opporsi a successive «rivendite» fatte dal suo acquirente originario.
Le possibili ripercussioni anche nel campo dei contenuti digitali (come libri o videogiochi), non contemplato nello specifico dalla sentenza, sono evidenti. La rivendita del contenuto avrebbe però, come nel caso dei libri cartacei, dei limiti. Il proprietario originale, una volta concluso l’uso, dovrebbe vendere la propria licenza al terzo e non una semplice copia del file.
Si legge nel comunicato stampa diffuso dalla Corte di Giustiza: «Quando il detentore di diritti di copyright rende disponibile ad un suo cliente una copia – tangibile o intangibile – ed allo stesso tempo conclude, dietro pagamento, un accordo di licenza che garantisce al cliente i diritti di usare quella copia per un periodo di tempo illimitato, il detentore dei diritti vende la copia al cliente e pertanto esaurisce i suoi diritti esclusivi di distribuzione. Questa transazione coinvolge un trasferimento dei diritti di proprietà della copia. Per questo motivo, anche se gli accordi di licenza proibiscono un ulteriore trasferimento, il detentore dei diritti non si può più opporre alla rivendita di quella copia».
In realtà, però, il pronunciamento della Corte europea, richiesto come valutazione preliminare dai giudici tedeschi, dovrà ora essere recepito o meno dal tribunale tedesco competente e, anche se non pare verosimile un rifiuto, la faccenda non può ancora considerarsi conclusa.

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