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Editori

Corte di Cassazione: copiare l'indedito è plagio

di E. Vergine notizia del 30 ottobre 2012

«Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione». Così recita l’Articolo 2575 del Codice civile denominato Oggetto del diritto, ed è in quell’ultima frase: «qualunque ne sia il modo o la forma di espressione» che sta la chiave che ha permesso alla Corte di Cassazione di affermare, in una recente sentenza, che anche le opere inedite sono tutelate dal diritto d’autore.
Si tratta di una sentenza di grande importanza che chiarisce un concetto già espresso dalla giurisprudenza: un’opera è tutelata quando viene creata ed esiste in modo fisicamente percepibile, indipendentemente dalla sua pubblicazione, infatti il diritto di pubblicazione è uno dei diritti riconosciuti all’autore ed è evidentemente riconosciuto rispetto a quanto esiste ma non è stato ancora pubblicato.
A fornire l'occasione per il pronunciamento è stata una disputa per la paternità di un libro dedicato alla guerra.
In breve, ecco come si sono svolti i fatti: un cultore di storia bellica ha raccolto in un saggio i racconti guerreschi di un noto comandante completati dalle sue esperienze personali e ha inviato il manoscritto ad un editore perché lo pubblicasse. Tuttavia lo stesso libro è stato dato alle stampe, leggermente modificato, a nome di un altro scrittore. Comprensibilmente inviperito, l’autore defraudato ha fatto causa al presunto ladro di opere ma il tribunale ha respinto la domanda. Non dandosi per vinto il saggista ha fatto ricorso e, contro ogni previsione, la Corte d’appello gli ha dato ragione: il plagio c’era stato, a confermarlo la provata anteriorità temporale dell’inedito. Il colpevole è stato dunque condannato a risarcire il «collega» sia per il danno morale, sia per quello patrimoniale che per la mancata uscita della sua opera.
Gli autori di libri di guerra, veri o fasulli, si sa, non hanno un temperamento pacifico e, questa volta, a ricorrere in appello è stato il reo. La Cassazione però ha respinto la tesi della difesa, secondo cui «il plagio, non si può ravvisare nei confronti di un testo mai pubblicato, e dunque non qualificabile come “opera” protetta dall'articolo 185 della legge sul diritto d'autore, 633/41» («Il Sole 24 Ore», 29/10, Copiare l’inedito è plagio, S. Pascasi). La motivazione risiede in quella famosa frase dell’Art. 2575 del Codice civile citata in apertura: «qualunque ne sia il modo o la forma di espressione». L’oggetto del diritto sono le «opere» indipendentemente dal loro carattere di «utilità materiale», dunque anche l'inedito può ritenersi un’opera meritevole di tutela giuridica.

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