Il Giornale della Libreria riceve e pubblica per conto della catena di librerie LIBRACCIO la seguente sentenza, che inibisce l’utilizzo dell’espressione LIBRACCIO quando riferita a punti vendita non appartenenti alla suddetta catena, da sola o unitamente ad altri termini, sia quale ditta di fatto sia quale marchio, sia quale insegna sia quale nome di dominio internet.
N. R.G. 4976/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici:
Dott.ssa Gabriella Pompetti Pres rel/est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4976-2021, trattenuta in decisione alla udienza del 23/02/2023, scaduti in data 15/05/2023 i termini concessi alle parti ex art. 190 c.p.c., e promossa da:
D.M.B. S.r.l. (C.F. 07308590152), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Franco Edoardo Scioscia, rappresentata e difesa, dagli avvocati Marco Andreolini, Andrea Parini e Francesca Andreolini tutti del Foro di Milano, nonché dall’avv. Simona Cardinali del Foro di Ancona presso la quale ultima è elettivamente domiciliata in Fermo, Viale Trento n 98, -attrice-
CONTRO
C. M., quale titolare dell’omonima ditta individuale LIBRACCIO DI M. -convenuta-
(OMISSIS)
ACCERTA
e dichiara la contraffazione da parte della convenuta del marchio e della insegna LIBRACCIO dell’attrice; per l’effetto, Visti gli artt. 124 e 133 c.p.i.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16/10/2023.
Questo contenuto è realizzato in partnership con LIBRACCIO.